1. È istituita la rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. Sono poli della rete la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza di Firenze e la Città della scienza Scpa di Napoli. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Città della scienza Scpa di Napoli è riconosciuta dallo Stato quale museo scientifico nazionale.
1. La rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica ha la finalità di assicurare il potenziamento della capacità operativa degli enti di cui all'articolo 1 nella tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico e nella diffusione della cultura scientifica, favorendo, attraverso la costituzione di un rapporto permanente di collaborazione, le attività coordinate di ricerca, di comunicazione, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione, espositive, convegnistiche, laboratoriali, didattiche e formative, nonché ogni altra iniziativa utile alla realizzazione dei loro fini istituzionali.
1. È istituita la giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. La giunta ha il
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per la corresponsione di contributi pari a 5 milioni di euro annui da destinare a ciascuno degli enti di cui all'articolo 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente a conferma da parte di una commissione di tre esperti, di cui due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di una dettagliata relazione, trasmessa da ciascuno degli enti di cui al comma 1, concernente l'andamento finanziario e corredata dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dal bilancio preventivo per l'anno quello successivo.
3. Allo scopo di creare e consolidare una effettiva rete museale, una parte delle risorse erogate, stabilita annualmente dalla commissione di cui al comma 2, è destinata alla realizzazione di attività che mettano in sinergia risorse umane, professionalità e competenze tecniche degli enti di cui all'articolo 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» e l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza sono esclusi dall'ammissione ai contributi previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data gli enti di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza congiunta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.