PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica).

      1. È istituita la rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. Sono poli della rete la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza di Firenze e la Città della scienza Scpa di Napoli. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Città della scienza Scpa di Napoli è riconosciuta dallo Stato quale museo scientifico nazionale.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica ha la finalità di assicurare il potenziamento della capacità operativa degli enti di cui all'articolo 1 nella tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico e nella diffusione della cultura scientifica, favorendo, attraverso la costituzione di un rapporto permanente di collaborazione, le attività coordinate di ricerca, di comunicazione, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione, espositive, convegnistiche, laboratoriali, didattiche e formative, nonché ogni altra iniziativa utile alla realizzazione dei loro fini istituzionali.

Art. 3.
(Giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica).

      1. È istituita la giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. La giunta ha il

 

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compito di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione delle attività degli enti di cui all'articolo 1 favorendo l'utilizzazione delle loro competenze tecnico-scientifiche e dei loro servizi da parte del pubblico, di altre istituzioni, dei Ministeri, degli enti pubblici territoriali e di ogni altro soggetto pubblico e privato, in modo da potenziarne le capacità di attrazione e renderne più efficaci le strategie di promozione della cultura scientifica.
      2. Nel rispetto della piena autonomia gestionale degli enti di cui all'articolo 1, la giunta ne coordina la partecipazione comune ai progetti di ricerca e valorizzazione nazionali, europei e internazionali. La giunta definisce inoltre le iniziative da adottare per stabilire un dialogo permanente collaborativo tra gli enti di cui all'articolo 1 e le altre realtà istituzionali che operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio scientifico e per la diffusione della cultura scientifica.
      3. La giunta è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 1, designato dal rispettivo organo direttivo, da un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca e da un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali. I membri della giunta restano in carica quattro anni e possono essere confermati.
      4. La giunta ha sede a rotazione ogni due anni presso uno degli enti di cui all'articolo 1, che provvede a proprio carico a garantirne l'operatività. La presidenza della giunta è assunta a rotazione biennale dai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1.
      5. La giunta trasmette annualmente ai Ministeri dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali un rapporto sulle attività integrate e di cooperazione, e sui loro effetti per la valorizzazione del patrimonio e per la diffusione della cultura scientifica, svolte nell'anno precedente, assieme al programma delle iniziative coordinate elaborate per l'anno in corso. Il rapporto formula proposte concernenti le misure eventualmente da adottare per migliorare l'efficacia dell'azione coordinata degli enti di cui all'articolo 1.
 

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Art. 4.
(Finanziamenti).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per la corresponsione di contributi pari a 5 milioni di euro annui da destinare a ciascuno degli enti di cui all'articolo 1.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente a conferma da parte di una commissione di tre esperti, di cui due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di una dettagliata relazione, trasmessa da ciascuno degli enti di cui al comma 1, concernente l'andamento finanziario e corredata dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dal bilancio preventivo per l'anno quello successivo.
      3. Allo scopo di creare e consolidare una effettiva rete museale, una parte delle risorse erogate, stabilita annualmente dalla commissione di cui al comma 2, è destinata alla realizzazione di attività che mettano in sinergia risorse umane, professionalità e competenze tecniche degli enti di cui all'articolo 1.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» e l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza sono esclusi dall'ammissione ai contributi previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data gli enti di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza congiunta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.